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Sez. U, Sentenza n. 2380 del 19/04/1982 (Rv. 420260 - 01)

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - OPERE ABUSIVE - IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - RICHIESTA DEL RELATIVO PAGAMENTO MEDIANTE DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE A QUEST'ULTIMO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - DIFETTO - DECLARATORIA - D'UFFICIO - RIFERIMENTO ALLA FASE MONITORIA - ESTENSIONE - EFFETTI - CADUCAZIONE DEL DECRETO OPPOSTO.*
Stato
decisa il 1982-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420260-01

URBANISTICA - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - OPERE ABUSIVE - IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - RICHIESTA DEL RELATIVO PAGAMENTO MEDIANTE DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE A QUEST'ULTIMO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - DIFETTO - DECLARATORIA - D'UFFICIO - RIFERIMENTO ALLA FASE MONITORIA - ESTENSIONE - EFFETTI - CADUCAZIONE DEL DECRETO OPPOSTO.*

La devoluzione alla cognizione del giudice amministrativo della controversia inerente alla legittimità del provvedimento del sindaco irrogativo di sanzione pecuniaria per opere edilizie abusive sia in forza dell'espressa previsione dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, sia, prima dell'entrata in vigore di tale norma, in base ai principi generali sul riparto della giurisdizione, comporta, per il caso in cui l'autorità comunale abbia chiesto ed ottenuto, per il pagamento di detta sanzione, decreto ingiuntivo, ai sensi degli artt. 633 e segg. cod. proc. civ., che nel giudizio di opposizione avverso il decreto, su deduzione di parte od anche d'ufficio, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, anche per quanto riguarda la fase monitoria, con la conseguenza resta travolto il decreto opposto. (V 5500/80, mass n 409369).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)