Sez. U, Sentenza n. 5500 del 14/10/1980 (Rv. 409369 - 01)
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - COSTRUZIONI ABUSIVE - SANZIONI PECUNIARIE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL COSTRUTTORE SULL'AN E SUL QUANTUM DELLA SANZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIA INTRODOTTA CON OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA - INCLUSIONE - LIMITI.*
URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITA COSTRUTTIVA EDILIZIA - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - (ATTRIBUZIONI DEL SINDACO) - COSTRUZIONI ABUSIVE - SANZIONI PECUNIARIE - CONTROVERSIA PROMOSSA DAL COSTRUTTORE SULL'AN E SUL QUANTUM DELLA SANZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTROVERSIA INTRODOTTA CON OPPOSIZIONE ALL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA - INCLUSIONE - LIMITI.*
La controversia, con la quale il privato insorge avverso la sanzione pecuniaria inflittagli dal sindaco per edificazione abusiva, sia che investa l'an della sanzione stessa, sia che ne riguardi il quantum, spetta alla cognizione del giudice amministrativo, anche prima dell'espressa attribuzione di tale Competenza giurisdizionale operata dall'art 16 della legge 28 gennaio 1977 n 10, atteso che, a fronte del potere della pubblica amministrazione di infliggere sanzioni cosiddette ripristinatorie, ovvero sanzioni pecuniarie, in via alternativa e con scelta discrezionale rispetto alle prime, la posizione soggettiva del privato stesso assume natura e consistenza di mero interesse legittimo. Tale principio non soffre deroga nel caso in cui detta controversia sia introdotta con opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, emessa a norma del RD 14 aprile 1910 n 639, sempreche l'opposizione investa il titolo dell'ingiunzione, cioe l'indicato provvedimento del sindaco, e non la legittimita del procedimento esattoriale in se considerato. (V 3001/80; (V 1246/79, mass n 397471; (V 5415/79, mass n 402002).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Legge 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)