Sez. L, Sentenza n. 9907 del 20/06/2003 (Rv. 564450 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno - Carattere industriale dell'attività - Riferimento ai criteri ex art. 2195 cod. civ. - Necessità - Imprenditore edile non esercente attività di costruzione diretta - Inclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini della concessione degli sgravi contributivi alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, per l'individuazione dei soggetti destinatari di quei benefici è necessario ricorrere ai generali criteri di qualificazione delle attività imprenditoriali contenuti nell'art. 2195 cod. civ. in base al quale è industriale l'attività produttiva di beni o di servizi. Ne consegue che nel caso di imprenditore edile non è necessario, per il riconoscimento della qualifica predetta, che svolga direttamente l'attività di costruzione, in quanto, anche nel caso di appalto a terzi di attività rileva in modo determinante la produzione di beni attraverso il coordinamento dei fattori produttivi, con il connesso rischio di impresa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)