Sez. L, Sentenza n. 3215 del 05/03/2001 (Rv. 544441 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi in favore delle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno - Carattere industriale dell'attività - Accertamento - Inquadramento delle imprese a fini previdenziali - Irrilevanza - Riferimento ai criteri ex art. 2195 cod. civ. - Necessità - Attività di produzione di servizi - Nozione - Attività di analisi a scopo diagnostico e terapeutico - Inclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini della concessione degli sgravi contributivi alle imprese industriali operanti nel Mezzogiorno, l'individuazione dei soggetti destinatari di quei benefici deve essere operata alla stregua della legislazione d'incentivazione (legge 25 ottobre 1968 n. 1089), che si pone in rapporto di specialità rispetto alle successive norme relative all'inquadramento delle imprese ai fini previdenziali (art. 49 legge 9 marzo 1989 n. 88), restando quindi determinante, per accertare il carattere industriale dell'attività, la definizione dell'art. 2195, n. 1, cod. civ., in base alla quale è industriale l'attività produttiva non solo di beni ma anche di servizi, purché l'attività medesima sia finalizzata alla costituzione di una nuova utilità; pertanto, deve riconoscersi carattere industriale, ai fini del godimento dei benefici contributivi in questione, all'attività di analisi cliniche a scopo diagnostico e terapeutico, non potendosi negare la caratteristica di "risultato nuovo", rilevante anche dal punto di vista economico, a quello contenuto nei referti di laboratorio elaborati nell'ambito di tale attività.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)