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Sez. U, Sentenza n. 2205 del 01/07/1968 (Rv. 334412 - 01)

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NELLO SPAZIO- IN GENERE - APPLICAZIONE DELLA LEGGE STRANIERA IN FORZA DI UNA NORMA DI RINVIO - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI AL RIGUARDO DELLA CONOSCENZA DEL DIRITTO STRANIERO - INSUSSISTENZA - POTERI DEL GIUDICE ITALIANO ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334412-01

FONTI DEL DIRITTO - EFFICACIA DELLA LEGGE NELLO SPAZIO- IN GENERE - APPLICAZIONE DELLA LEGGE STRANIERA IN FORZA DI UNA NORMA DI RINVIO - ONERE PROBATORIO DELLE PARTI AL RIGUARDO DELLA CONOSCENZA DEL DIRITTO STRANIERO - INSUSSISTENZA - POTERI DEL GIUDICE ITALIANO ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITA - ESTREMI.*

Allorche il giudice italiano deve applicare la legge straniera in base ad una norma di rinvio, impropriamente si parla di Onere della prova della legge straniera, perche questa, pur escludendosi che il rinvio ad essa abbia carattere recettizio, resta pur sempre un complesso di precetti atto a risolvere la controversia. La conoscenza della legge straniera non costituisce parte della scienza ufficiale del giudice italiano e, per tale motivo, ha, in comune con i fatti giuridici allegati nel processo, il requisito della incertezza. Tuttavia, mentre l'incertezza sui fatti va eliminata secondo le norme sulla ripartizione dell'Onere della prova, la eliminazione dell'incertezza sul diritto straniero da applicare puo formare oggetto di collaborazione delle parti con il giudice e questi puo, con la sua scienza e la sua ricerca dirette, ovviare alla mancata collaborazione delle parti, traendo la conoscenza della legge straniera da ogni elemento acquisito al processo, anche se le parti non l'abbiano prospettato a tale effetto. L'indagine sul contenuto precettivo della legge straniera costituisce un potere discrezionale del giudice, quando tale contenuto non risulti dagli Atti. Anche la Corte di Cassazione puo, a tale riguardo ai soli fini di ricostruire il diritto straniero o di trovare conferma a quanto gia ad essa risulta, delibare quegli Atti esibiti dalle parti dai quali si possano dedurre le norme applicabili e le qualificazioni che presuppongono le norme disciplinari degli Atti. (V. N. 2016-67, mass. N.329065 n.486-66, mass. N.320970 e 320969)*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 17, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)