Sez. 3, Sentenza n. 992 del 28/03/1972 (Rv. 357301 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - LEGGE STRANIERA APPLICABILE IN FORZA DI RINVIO - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE INTERESSATA - POTERI DEL GIUDICE.*
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI STRANIERE - CONOSCENZA DEL GIUDICE - LEGGE STRANIERA APPLICABILE IN FORZA DI RINVIO - ONERE PROBATORIO DELLA PARTE INTERESSATA - POTERI DEL GIUDICE.*
Qualora in virtu delle norme di rinvio contenute nelle Disposizioni preliminari del codice civile, il giudice italiano debba applicare il diritto straniero, la parte che chiede siffatta applicazione ha l'Onere di provare, fra l'altro, che la legge straniera contiene norme diverse da quelle dell'ordinamento italiano, posto che la conoscenza degli ordinamenti esteri non fa parte della scienza ufficiale del giudice italiano, sicche essa ha in comune con i fatti giuridici allegati nel processo il requisito dell'incertezza. Peraltro - mentre l'incertezza sui fatti viene eliminata secondo le regole sulla ripartizione dell'Onere della prova - quella sul diritto straniero puo formare oggetto di collaborazione delle parti con il giudice il quale puo, con la sua scienza e la sua ricerca diretta, ovviare al difetto di prova, traendo la conoscenza della legge straniera da ogni elemento acquisito al processo, secondo il suo prudente apprezzamento. (Conf 894'70, mass n 346278; 2205'68, mass n 334412; V 2016'67, mass n 329065).*
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)