Sez. 2, Sentenza n. 17089 del 27/07/2006 (Rv. 593394 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Fattispecie soggetta alla disciplina della legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150 - Stralcio di zona residenziale dal piano regolatore comunale - Regolamentazione ai fini delle distanze - Applicabilità degli "standard" urbanistici previsti dall'articolo 9 del d.m.2 aprile 1968 - Sussistenza - Fondamento.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
In tema di distanze nelle costruzioni, nella vigenza della legge urbanistica 17 agosto 1942 n.1150, la regolamentazione dettata dai commi ottavo e nono dell'articolo 41 quinquies di detta legge - aggiunto dall'articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n.765 - si riferisce a tutti indistintamente i comuni e detta regole sia per la formazione di nuovi strumenti urbanistici che per la revisione di quelli esistenti, ipotesi, quest'ultima, che ben può essere assimilata a quella in cui una zona residenziale, avente una propria classificazione e disciplina, sia stata dal comune stralciata dal P.R.C. per rielaborarne gli indici di edificabilità e che non può essere assimilata a quella di costruzioni di edifici in un comune sprovvisto di P.R.C.. A detta zona, oggetto di stralcio, non può pertanto essere applicato il primo comma dell'indicato articolo 41 quinquies, che detta la regolamentazione per l'attività edificatoria nei comuni totalmente privi di strumenti urbanistici, dovendosi invece applicare, quanto alle distanze tra fabbricati, gli "standard" urbanistici previsti dall'articolo 9 del d.m. 2 aprile 1968, richiamato dai menzionati commi ottavo e nono dell'articolo 41 quinquies medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)