diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3771 del 15/03/2001 (Rv. 544803 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Strumenti urbanistici da formarsi da parte dei Comuni - Prescrizioni del D.M. n. 1444 del 1968 - Vincolatività - Obbligatorietà delle stesse prescrizioni nei rapporti tra privati in assenza di piano regolatore - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544803-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

Il D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (emanato in esecuzione della norma sussidiaria dell'art. 41 "quinquies" della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dalla legge 6 agosto 1967, n. 765), che all'art. 9 prescrive la distanza minima inderogabile di metri dieci tra pareti finestrate o pareti di edifici antistanti, impone determinati limiti edilizi ai Comuni nella formazione o nella revisione degli strumenti urbanistici, ma non è immediatamente operante nei rapporti tra privati. Pertanto, l'eventuale previsione, negli strumenti urbanistici locali, di distanze inferiori a quelle prescritte dall'art 9 D.M. citato sono da considerarsi illegittime e vanno, quindi, disapplicate e sostituite "ex lege" con quelle di detta normativa statuale, mentre queste ultime non sono immediatamente applicabili nei rapporti tra privati finché non siano state inserite negli stessi strumenti adottati o modificati, a differenza dalle prescrizioni del primo comma dell'art. 17 legge n. 765 del 1967 immediatamente applicabili nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1965 num. 1444 art. 9, Legge 06/03/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)