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Sez. 4, Sentenza n. 2782 del 30/10/1997 Cc. (dep. 07/11/1997) Rv. 209678 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Spaccio di stupefacenti - Qualità della sostanza - Perizia - Necessità - Esclusione Narcotest - Sufficienza.
Stato
decisa il 1997-10-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209678-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di spaccio di stupefacenti, durante le indagini preliminari ed ai fini della valutazione degli indizi gravi di colpevolezza necessari per l'applicazione di una misura cautelare, non occorre una formale perizia sulla qualità della sostanza, essendo sufficiente allo scopo il narcotest eseguito dalla sezione narcotici della polizia.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)