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Sez. 5, Sentenza n. 5130 del 04/11/2010 Ud. (dep. 11/02/2011) Rv. 249703 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Spaccio - Natura della sostanza - Perizia - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2010-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249703-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di spaccio di stupefacenti, per stabilire l'effettiva natura stupefacente di una sostanza non è necessario ricorrere ad una perizia tossicologica, essendo del tutto sufficienti altri mezzi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali, gli accertamenti di polizia ecc.. (Nella specie l'accertamento sul tipo di sostanza commerciata o da importare è stato effettuato principalmente in base alle intercettazioni telefoniche).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)