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Sez. 3, Sentenza n. 5696 del 22/12/1977 (Rv. 389212 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE E INDEROGABILE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389212-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA FUNZIONALE E INDEROGABILE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

La Competenza funzionale e inderogabile delle Sezioni specializzate agrarie sussiste per il solo fatto che in Sede ordinaria siano state proposte questioni relative all'esistenza, alla validita e alla prorogabilita ex lege di un contratto agrario, ovvero anche quando, essendo pacifica l'esistenza del contratto agrario, si controverta sulla sussistenza delle condizioni per la decadenza del conduttore dalla proroga legale o sull'estensione dei fondi e degli edifici rurali compresi nell'oggetto del contratto. Pertanto, quando si presenti una questione del genere, il giudice ordinario deve declinare la propria Competenza a favore di quello specializzato, a meno che non risulti evidente prima facie e senza bisogno di ulteriori indagini, l'infondatezza della questione proposta, con la conseguente esclusione di ogni possibile controversia in ordine all'applicabilita in concreto delle leggi vincolistiche in materia agraria. (Conf 700/76, mass n 384274).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)