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Sez. 3, Sentenza n. 700 del 16/02/1977 (Rv. 384274 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - ESTENSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384274-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - ESTENSIONE - LIMITI.*

A norma dell'art 26 della legge 11 febbraio 1971, n 11 appartengono alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie tutte le controversie relative a rapporti di affitto di fondi rustici (a coltivatore diretto o a conduttore non avente tale qualita), involgano esse l'interpretazione di leggi speciali su tali rapporti ovvero le norme contenute nel codice civile relative al medesimo istituto ovvero alla disciplina generale delle obbligazioni e dei contratti. Pertanto, quando una delle parti sostenga che il rapporto dedotto in causa costituisca un affitto di fondo rustico e che, debbano essere, quindi, applicate le norme anzidette, la controversia rientra nella Competenza delle Sezioni specializzate, indipendentemente dalla fondatezza dell'assunto della parte, salvo risulti prima facie che il rapporto in contesa non e di affitto di fondo rustico. (Conf 115/76, mass n 378752).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)