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Sez. 4, Sentenza n. 727 del 20/02/1980 Cc. (dep. 19/06/1980) Rv. 145695 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - DETENZIONE PER ALTRE CAUSE - NOTIFICA NEL DOMICILIO DICHIARATO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1980-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/145695-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO O INTERNATO - DETENZIONE PER ALTRE CAUSE - NOTIFICA NEL DOMICILIO DICHIARATO - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*

La notificazione deve essere eseguita al domicilio dichiarato quando l'imputato destinatario dell'atto sia detenuto per reato diverso e lo stato di detenzione sia ignoto all'ufficiale giudiziario per l'assenza di qualsiasi comunicazione all'autorita giudiziaria procedente per il reato rispetto al quale debba eseguirsi la notificazione. Pur tuttavia l'ufficiale giudiziario, che nel corso della esecuzione della notifica venga a conoscenza dello stato di detenzione, e tenuto a procedere direttamente alla notificazione, se competente territorialmente, o a stendere relazione al riguardo acche si proceda con le forme di cui all'art 168 cod proc pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)