Sez. 2, Sentenza n. 1564 del 30/09/1981 Ud. (dep. 17/02/1982) Rv. 152286 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA NON RISULTANTE DAGLI ATTI - DOMICILIO ELETTO - NULLITÀ - NOTIFICA AL DOMICILIO ELETTO - LEGITTIMITÀ - LIMITI: ASSENZA DI NOTIZIE CIRCA L'ATTUALE STATO DI DETENZIONE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DETENUTO PER ALTRA CAUSA NON RISULTANTE DAGLI ATTI - DOMICILIO ELETTO - NULLITÀ - NOTIFICA AL DOMICILIO ELETTO - LEGITTIMITÀ - LIMITI: ASSENZA DI NOTIZIE CIRCA L'ATTUALE STATO DI DETENZIONE.*
La notifica del decreto di citazione eseguita al domicilio eletto dall'imputato, che si trovi in istato di detenzione per altra causa, è nulla se ed in quanto risulti dagli Atti del procedimento notizia certa dell'attuale stato di detenzione al momento in cui viene disposta la notifica. (Conf. Mass. 150556/81, 147298/81, 143869/80, 140516/78, 135068/77, 129446/75, 126816/74, 124471/73, 120867/72, 116061/70, 112515/69, 100430/66; contra mass. 141212/79, 140658/78, 115996/70 nel senso che la notifica è valida anche se lo stato di detenzione risulti dagli Atti; V. Mass. 140514/78, 139487/78, 138630/78, 138182/78 nel senso che il sopravvenuto stato di detenzione sospende e non esclude l'efficacia della elezione di domicilio già effettuata; V. Mass. 145695/80 nel senso che l'ufficiale giudiziario che venga a conoscenza dello stato di detenzione deve procedere direttamente alla notifica al detenuto).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 168 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)