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Sez. 3, Sentenza n. 2991 del 07/05/1981 (Rv. 413536 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - VENDITA CON PATTO DI RISCATTO - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL VENDITORE - DISPONIBILITA DEL RAPPORTO - COMPETENZA DEGLI ORGANI FALLIMENTARI - MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO O DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE DELLA VENDITA PER DISSIMULAZIONE DI UN PATTO COMMISSORIO - CONSEGUENZE - ESERCIZIO DI TALI AZIONI E DIRITTI AD OPERA DEL VENDITORE FALLITO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413536-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - VENDITA CON PATTO DI RISCATTO - SOPRAVVENIENZA DEL FALLIMENTO DEL VENDITORE - DISPONIBILITA DEL RAPPORTO - COMPETENZA DEGLI ORGANI FALLIMENTARI - MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO O DELL'AZIONE DI ACCERTAMENTO DELLA SIMULAZIONE DELLA VENDITA PER DISSIMULAZIONE DI UN PATTO COMMISSORIO - CONSEGUENZE - ESERCIZIO DI TALI AZIONI E DIRITTI AD OPERA DEL VENDITORE FALLITO - INAMMISSIBILITA.*

Nell'ipotesi di vendita stipulata con patto di riscatto, ove sopravvenga il fallimento del venditore, restando acquisito al fallimento il rapporto commutativo generato dal contratto, resta del pari nell'esclusiva Competenza degli organi fallimentari la disponibilita del rapporto sia con l'Esercizio del diritto di riscatto, sia con la eventuale richiesta giudiziale di accertamento della simulazione relativa della vendita per dissimulazione di un patto commissorio (vietato a norma dell'art 2744 cod civ), con la conseguenza che il mancato Esercizio di tali attivita - da parte degli organi fallimentari - comporta scelta da parte degli stessi dell'acquisizione del rapporto nella sua apparente genesi contrattuale senza Esercizio del relativo diritto di riscatto e correlativamente l'incapacita del venditore fallito di esercitare tale diritto ed in via processuale - rilevabile anche d'ufficio - di richiedere quello accertamento e di impugnare l'eventuale sentenza al riguardo intervenuta. (V 1061/78, mass n 390416; (V 1858/75, mass n 375527).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1500, Cod. Civ. art. 2744, Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)