diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1858 del 14/05/1975 (Rv. 375527 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - INCAPACITA - DEL FALLITO - LIMITI - INERZIA DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CONSEGUENZE - OMESSA IMPUGNAZIONE DEL CURATORE - IMPUGNAZIONE DEL FALLITO - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/375527-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - RAPPORTI PROCESSUALI - INCAPACITA - DEL FALLITO - LIMITI - INERZIA DEGLI ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CONSEGUENZE - OMESSA IMPUGNAZIONE DEL CURATORE - IMPUGNAZIONE DEL FALLITO - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Il fallito, che perde la capacita di agire e la legittimazione processuale in ordine ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento o ad esso acquisibili, e eccezionalmente abilitato a provvedere, per proprio conto, alla tutela giurisdizionale di detti rapporti, solo nel caso di totale inerzia e disinteresse degli organi preposti al fallimento, e non anche, quindi, nel caso in cui detti organi, dopo essersi concretamente attivati, abbiano poi ritenuto conveniente o prudente di non proseguire nella controversia; deve, pertanto, dichiararsi inammissibile l'impugnazione proposta dal fallito (o dai suoi eredi) avverso una sentenza sfavorevole al fallimento, emessa in giudizio promosso dal curatore e da questi non impugnata. (V 2734/67, mass n 330246).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)