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Sez. L, Sentenza n. 5174 del 26/11/1977 (Rv. 388799 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - LIMITI - MENZIONE DEL MANDATO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1977-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388799-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - OMISSIONE - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - LIMITI - MENZIONE DEL MANDATO - ESTREMI.*

Il ricorso per Cassazione e inammissibile quando il mandato al difensore, rilasciato dal ricorrente a margine o in calce all'originale del ricorso, non risulti trascritto nelle copie notificate, costituendo detta formalita l'unica garanzia atta ad assicurare che il mandato venne effettivamente rilasciato e che il conferimento del relativo potere al difensore sia anteriore o coevo alla notificazione del ricorso; il rigore di tale principio viene attenuato solo nell'ipotesi in cui, nel contesto del ricorso venga fatta menzione del mandato rilasciato nel modo predetto al difensore che ha poi provveduto alla redazione del ricorso. (Conf 1079/73, mass n 363550).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)