Sez. 2, Sentenza n. 1079 del 16/04/1973 (Rv. 363550 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - OMISSIONE - INCOMPLETEZZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI - LIMITI - MENZIONE DEL MANDATO - ESTREMI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA DEL RICORSO - OMISSIONE - INCOMPLETEZZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI - LIMITI - MENZIONE DEL MANDATO - ESTREMI.*
L'omessa o incompleta trascrizione della procura al difensore, apposta in calce o a margine dell'originale del ricorso, nella copia notificata al resistente, rende inammissibile il ricorso solo quando non sia dato, da altri elementi sicuri ed univoci contenuti nella detta copia, acquisire la certezza che il mandato sia stato in effetti conferito anteriormente alla notificazione del ricorso. A tal fine deve ritenersi sufficiente, per l'ammissibilita del ricorso, che nel contesto dell'originale e delle copie notificate alle parti resistenti si sia fatta menzione - ancorche non sia stato trascritto nelle copie - del mandato rilasciato a margine o in calce all'originale del ricorso, al difensore che poi ha provveduto alla redazione del ricorso stesso. (Conf 1118/72, mass n 357543; 3167/71, mass n 354547; (Conf 744/70, mass n 346007; 2972/67, mass n 330661).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)