Sez. 1, Sentenza n. 1928 del 09/12/2004 Cc. (dep. 21/01/2005) Rv. 230434 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | In genere.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Il termine di dieci giorni stabilito dall'art. 41 bis, comma secondo sexies, dell'Ordinamento penitenziario per la decisione del tribunale di sorveglianza sul reclamo proposto dal condannato o dall'internato avverso il provvedimento ministeriale di applicazione del regime differenziato, adottato ai sensi del comma secondo del citato art. 41 bis, ha la stessa natura ordinatoria dell'analogo termine previsto dall'art. 14 ter dell'ordinamento penitenziario per la decisione sul reclamo avverso il provvedimento di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)