diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5942 del 09/12/1994 Cc. (dep. 06/02/1995) Rv. 200348 - 01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Reclamo al magistrato di sorveglianza - Decisione - Termine - Inosservanza - Conseguenze - Nullità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-12-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200348-01

Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)

Il termine di dieci giorni entro il quale, a norma dell'art. 14 ter ord. pen., deve intervenire la decisione sul reclamo proposto al magistrato di sorveglianza, ha carattere meramente ordinatorio e per la sua eventuale inosservanza la legge non commina alcuna sanzione di nullità.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)