Sez. 3, Sentenza n. 9857 del 24/09/1984 Ud. (dep. 08/11/1984) Rv. 166592 - 01
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - OBBLIGATORIETÀ DELLA CONCESSIONE - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE - CRITERI.*
PENA - IN GENERE - APPLICAZIONE - IN GENERE - SANZIONI SOSTITUTIVE - OBBLIGATORIETÀ DELLA CONCESSIONE - ESCLUSIONE - POTERE DISCREZIONALE - CRITERI.*
In base all'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689 ("modifiche al sistema penale") il giudice ha il potere-dovere di effettuare - anche d'ufficio - la commutazione delle pene detentive e pecuniarie (sia omogenee che non omogenee) nelle sanzioni sostitutive. Nel dettare tale disposizione il decidente non è vincolato o condizionato dalle richieste formulate dall'imputato o dal suo difensore nell'ambito del cosiddetto "patteggiamento" proposto nei preliminari del giudizio. L'istanza infatti può essere non accettabile o diversamente esaminabile in rapporto alla natura del reato commesso, alla sanzione comminata nonché in riferimento alla personalità del prevenuto. (Conf mass n 162849 sulla natura discrezionale; (Conf mass n 162523).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)