Sez. 5, Sentenza n. 1100 del 15/12/1983 Ud. (dep. 07/02/1984) Rv. 162523 - 01
PENA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - SANZIONI SOSTITUTIVE - RICHIESTA DELL'IMPUTATO E PARERE DEL PUBBLICO MINISTERO - VINCOLATIVITÀ IN ORDINE AL TIPO E ALL'ENTITÀ DELLA PENA - ESCLUSIONE.*
PENA - IN GENERE - DETERMINAZIONE - SANZIONI SOSTITUTIVE - RICHIESTA DELL'IMPUTATO E PARERE DEL PUBBLICO MINISTERO - VINCOLATIVITÀ IN ORDINE AL TIPO E ALL'ENTITÀ DELLA PENA - ESCLUSIONE.*
Nella procedura del cosiddetto patteggiamento (applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato) il giudice non è vincolato all'indicazione di quest'ultimo e al parere del pubblico ministero in ordine al tipo e all'entità della pena sostitutiva.*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)