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Sez. 3, Sentenza n. 7936 del 03/03/1975 Ud. (dep. 16/07/1975) Rv. 130580 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - CONCEDIBILITA DEL BENEFICIO A SEGUITO DI RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO PRESUNTIVO- NECESSITA DI RICHIESTA NEI MOTIVI.*
Stato
decisa il 1975-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/130580-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - BENEFICI - NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO DEL CASELLARIO - CONCEDIBILITA DEL BENEFICIO A SEGUITO DI RIDUZIONE DEL TRATTAMENTO PRESUNTIVO- NECESSITA DI RICHIESTA NEI MOTIVI.*

L'ordine di non menzione della condanna nel certificato del casellario, a norma dell'art 175 cod pen, e un provvedimento discrezionale del giudice, contestuale alla sentenza, ma frutto di apposito giudizio accessorio, svolto con riguardo alle circostanze di cui all'art 133 cod pen. anche tale giudizio, nel sistema delle impugnazioni penali, non sfugge alla regola della devolutivita limitata, salvo che la necessita di esso si presenti a seguito dell'accoglimento dell'impugnazione del PM, avverso sentenza di assoluzione, impugnazione cui si riconosce effetto devolutivo integrale. La regola della devolutivita non soffre eccezioni allorche la concessione del beneficio diventi possibile nel giudizio di appello a seguito della riduzione del trattamento punitivo entro i limiti di cui all'art 175 cod pen o della eliminazione di altra causa ostativa, quale l'applicabilita di pena accessoria. In situazioni del genere il titolare del diritto di impugnazione non puo esimersi dal postulare, nell'atto di enunciazione dei motivi, che delimita l'area dei poteri di cognizione e decisione del giudice dell'impugnazione, l'effettuazione del giudizio accessorio necessario per essere ammesso a fruire del beneficio richiesto, sia pure in conseguenza dell'accoglimento di altra censura che rimuova la causa ostativa.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)