Sez. 3, Sentenza n. 3787 del 20/11/1969 (Rv. 344077 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO E SUCCESSIVA SPEDIZIONE A SENTENZA - PARTECIPAZIONE ALLA DECISIONE DEI SOLI GIUDICI PRESENTI ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CONTROLLO - CRITERI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - DELIBERAZIONE - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA SUL RUOLO E SUCCESSIVA SPEDIZIONE A SENTENZA - PARTECIPAZIONE ALLA DECISIONE DEI SOLI GIUDICI PRESENTI ALL'UDIENZA DI DISCUSSIONE - CONTROLLO - CRITERI.*
Qualora, dopo la spedizione della causa a sentenza, venga disposto il richiamo della causa sul ruolo (nella specie, per sopravvenuto trasferimento di due giudici ad altra Sede) e, successivamente, la causa venga nuovamente assegnata in decisione, al fine di stabilire se e stato osservato il precetto sancito dall'art 276, primo comma, cod proc civ, secondo cui alla deliberazione della decisione in camera di consiglio possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione occorre avere riguardo alla composizione del collegio all'udienza in cui la causa e stata introitata definitivamente per la decisione. (Conf 161-66 massima n 320313).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)