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Sez. 2, Sentenza n. 161 del 08/01/1966 (Rv. 320313 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - COLLEGIO - COMPOSIZIONE - RICHIAMO DELLA CAUSA SUL RUOLO E SUCCESSIVA SPEDIZIONE A SENTENZA.*
Stato
decisa il 1966-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320313-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - COLLEGIO - COMPOSIZIONE - RICHIAMO DELLA CAUSA SUL RUOLO E SUCCESSIVA SPEDIZIONE A SENTENZA.*

Qualora, dopo la spedizione della causa a sentenza, venga disposto il richiamo della causa sul ruolo per consentire alle parti di procedere alla regolarizzazione degli Atti agli effetti fiscali e, dopo l'avvenuta regolarizzazione, la causa venga nuovamente assegnata in decisione, al fine di stabilire se e stato osservato il precetto sancito dall'art.276, i comma, cod. proc. civ. secondo cui alla deliberazione del la decisione in camera di consiglio possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione, occorre avere riguardo alla composizione del collegio all'udienza in cui la causa e stata introitata definitivamente per la decisione. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)