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Sez. 2, Sentenza n. 1845 del 15/10/1973 Ud. (dep. 04/03/1974) Rv. 126336 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - NULLITA, ANCHE ASSOLUTE, INCORSE NEI PRECEDENTI GIUDIZI - NON DEDUCIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/126336-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO - NULLITA, ANCHE ASSOLUTE, INCORSE NEI PRECEDENTI GIUDIZI - NON DEDUCIBILITA.*

Nel giudizio di rinvio non sono deducibili nullita incorse nei precedenti giudizi e nell'istruzione, ancorche esse siano riconducibili al novero delle nullita assolute, giacche tali nullita sono superate e travolte dalla preclusione di cui all'art 544 comma terzo cod proc pen; ne le nullita suddette possono essere dedotte, a posteriori, come motivi di un nuovo ricorso per Cassazione, come mezzi di annullamento della sentenza del giudice di rinvio, che deve di necessita contenersi nei limiti prefissi dalla sentenza di annullamento, si che non sono rilevabili le nullita del giudizio di Cassazione e quelle pregresse che non siano state sottoposte o siano sfuggite all'esame della Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)