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Sez. 1, Sentenza n. 2722 del 16/12/1982 Cc. (dep. 26/01/1983) Rv. 157105 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI NON CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE - UNICITÀ DEL TERMINE.*
Stato
decisa il 1982-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157105-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - MOTIVI NON CONTESTUALI ALLA DICHIARAZIONE - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE - UNICITÀ DEL TERMINE.*

Nel procedimento di prevenzione esiste un termine unitario, quello di dieci giorni, per la proposizione dell'impugnazione e per il deposito dei motivi, decorrente dalla comunicazione del provvedimento. Entro questi termini ben possono - dichiarazione e motivi - essere presentati dinanzi ad autorità diverse, se entrambe legittimate, l'una alla ricezione della dichiarazione, l'altra a quella dei motivi. (V mass n 154610; (V mass n 153888; (V mass n 153312; (V mass n 153311; (V mass n 153298; (V mass n 150035; (V mass n 126336; (V mass n 144992).*

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)