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Sez. 2 - , Sentenza n. 1662 del 23/01/2017 (Rv. 642477 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE | Cause di competenza del tribunale in composizione collegiale – Precisazione delle conclusioni innanzi al giudice istruttore – Fissazione di ulteriore udienza innanzi al collegio – Obbligo – Esclusione – Possibilità – Condizioni.
Stato
decisa il 2017-01-23
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642477-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE

Nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale, il giudice istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni innanzi a sé, non ha alcun obbligo di fissare un’ulteriore udienza innanzi al collegio, dinnanzi al quale, tuttavia, ciascuna parte può chiedere, previa fissazione di udienza, la discussione orale, presentando un'istanza in tal senso, una prima volta, al momento della precisazione delle conclusioni e, una seconda, direttamente al presidente del tribunale, alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 275 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)