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Sez. 1, Sentenza n. 24041 del 10/11/2006 (Rv. 593186 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE | Procedimento civile - Giudice Istruttore - Poteri e obblighi - Rimessione della causa al collegio - Preventiva fissazione di udienza per conclusioni - Necessità - Esclusione - Mancanza - Nullità - Esclusione - Irregolarità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-11-10
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593186-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - COLLEGIO - IN GENERE

Posto che la rimessione della causa al collegio, da parte del giudice istruttore, non è condizionata dalla fissazione di un'udienza destinata preventivamente alla precisazione delle conclusioni, la relativa omissione integra una semplice irregolarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, giacché tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa, di regola, alcuna lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)