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Sez. 3, Sentenza n. 3963 del 10/07/1979 (Rv. 400434 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREZZO MEDIANTE EMISSIONE DI PAGHERO CAMBIARI - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400434-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREZZO MEDIANTE EMISSIONE DI PAGHERO CAMBIARI - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - ESCLUSIONE.*

Quando in un contratto sia prevista per il pagamento del prezzo l'emissione di paghero cambiari, oggetto della pattuizione e la consegna e non il pagamento dei titoli, che solo successivamente, ricorrendone i necessari presupposti, potranno essere convertiti in danaro ad iniziativa del creditore: tale clausola non vale quindi a spostare nel domicilio del debitore il luogo di pagamento e, correlativamente, la Competenza per territorio. (Conf 3395/77, mass n 386944).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)