Sez. 2, Sentenza n. 3395 del 02/08/1977 (Rv. 386944 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO CESSIONI CAMBIARIE - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - LUOGO - CLAUSOLA DI PAGAMENTO DEL PREZZO A MEZZO CESSIONI CAMBIARIE - SPOSTAMENTO DEL FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS - ESCLUSIONE.*
La clausola con la quale, in un contratto di compravendita, e pattuito che il pagamento del prezzo sia effettuato mediante cessioni cambiarie, non e idonea, qualora il creditore non abbia rinunciato espressamente al foro spettantegli per legge, a spostare nel domicilio del debitore - in deroga alla disposizione di cui all'art 1498 cod civ - il luogo di pagamento e, correlativamente, la Competenza per territorio, poiche in tale ipotesi l'oggetto della pattuizione e, in sostanza, la consegna e non il pagamento dei titoli cambiari, che solo successivamente, ricorrendone i necessari presupposti, potranno essere convertiti in danaro ed iniziativa del creditore. (Conf 681/74, mass n 368503; (Conf 3680/71, mass n 355441; (Conf 2657/71, mass n 353796).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 44
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)