Sez. T, Ordinanza n. 12003 del 07/05/2025 (Rv. 675039-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE | Restituzione di ritenute non dovute operate dal sostituto di imposta - Richiesta di rimborso avanzata dal contribuente - Prova dell'integrale restituzione a lordo delle somme indebitamente percette assoggettate a ritenuta alla fonte - Necessità - Esclusione - Fondamento.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - IN GENERE
In tema di restituzione delle imposte non dovute versate dal sostituto d'imposta, la richiesta di rimborso avanzata dal contribuente, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, non richiede la prova dell'integrale restituzione a lordo delle somme indebitamente percette che, in precedenza, avevano concorso alla determinazione del suo imponibile (e, come tali, erano state assoggettate a ritenuta alla fonte), in quanto dall'alternatività della legittimazione ad agire del "sostituto di imposta" e del "sostituito" prevista dall'art. 38 cit. deriva la sostanziale autonomia dei rapporti tra sostituto e sostituito rispetto al rapporto fiscale, a cui consegue la mancanza di interesse specifico dell'Amministrazione finanziaria per il rapporto tra le parti.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)