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Sez. 5, Sentenza n. 7936 del 25/03/2024 (Rv. 670897-02)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Ritenute operate dal sostituto di imposta - Successivo accertamento della non debenza - Richiesta di rimborso - Termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Decorrenza.
Stato
decisa il 2024-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670897-02

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

La domanda di rimborso di imposte dirette in relazione alle quali l'imposta versata, pur legittimamente corrisposta a mezzo di ritenuta alla fonte, risulta indebita nel successivo accertamento, deve proporsi a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973, decorrente dal momento in cui il contribuente è tenuto alla restituzione della prestazione principale e non già da quello in cui è stata eseguita la ritenuta.

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)