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Sez. 1, Sentenza n. 7062 del 09/05/2003 (Rv. 562795 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione - Ordinanza del presidente del tribunale - Pronuncia - Condizioni procedurali.
Stato
decisa il 2003-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562795-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

L'ordinanza con cui il presidente del tribunale provveda, ex art. 814 cod. proc. civ., alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri postula che le parti "siano sentite", siano, cioè, messe in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa, previa informazione circa l'esistenza sia di un'istanza di liquidazione, sia della fissazione di un'udienza per la sua discussione, dovendo a tal fine detta autorità giudiziaria applicare, per analogia, le norme sui procedimenti camerali (disponendo, cioè, che la parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso e della data e luogo dell'udienza), controllando, prima di emettere il provvedimento richiesto, in caso di mancata comparizione delle parti, l'avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)