Sez. 1, Sentenza n. 3035 del 02/03/2001 (Rv. 544333 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE | Liquidazione degli onorari di arbitro - Ordinanza del presidente del tribunale - Ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Sindacato della Suprema Corte - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - IN GENERE
L'ordinanza con cui il presidente del tribunale provveda, ex art. 814 cod. proc. civ., alla liquidazione dell'onorario e delle spese agli arbitri, avendo contenuto decisorio, è impugnabile in cassazione ex art. 111 Cost. per violazione di legge, con riferimento tanto alle norme regolatrici del rapporto sostanziale controverso, quanto alla legge regolatrice del processo, in relazione alla quale l'inosservanza del dovere di motivazione assume rilievo nei soli casi di assoluta carenza di motivazione o di motivazione apparente, restando esclusa ogni verifica della sufficienza e razionalità della motivazione stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)