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Sez. L, Sentenza n. 1555 del 30/05/1974 (Rv. 369701 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - RESPONSABILITA SOLIDALE DELL'ACQUIRENTE - IGNORANZA DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DELL'AZIENDA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369701-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - RESPONSABILITA SOLIDALE DELL'ACQUIRENTE - IGNORANZA DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DELL'AZIENDA - RILEVANZA - CONDIZIONI.*

Il cessionario di un'azienda e solidalmente responsabile con l'alienante per tutti i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento in ragione del lavoro prestato; ne il cessionario puo utilmente dedurre l'ignoranza circa la situazione debitoria dell'azienda (sebbene non risultante dai libri contabili), se non affermi di aver ignorato che la retribuzione era stata pagata nella misura rivelatasi inadeguata. (V 2410'72, mass n 359846; 1998'72, mass n 359126; (V 2381'70, mass n 348610).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2560

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)