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Sez. 2, Sentenza n. 2381 del 13/11/1970 (Rv. 348610 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA- CREDITI DEL LAVORATORE - PER INDENNITA DI ANZIANITA - PER ARRETRATI DI RETRIBUZIONE - OBBLIGAZIONE DELL'ACQUIRENTE - CREDITI DEL LAVORATORE PER INTEGRAZIONE DI RETRIBUZIONE INADEGUATA - SUSSISTENZA - CONOSCENZA DELL'ACQUIRENTE - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348610-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO DI AZIENDA- CREDITI DEL LAVORATORE - PER INDENNITA DI ANZIANITA - PER ARRETRATI DI RETRIBUZIONE - OBBLIGAZIONE DELL'ACQUIRENTE - CREDITI DEL LAVORATORE PER INTEGRAZIONE DI RETRIBUZIONE INADEGUATA - SUSSISTENZA - CONOSCENZA DELL'ACQUIRENTE - ONERE PROBATORIO DEL LAVORATORE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

A norma dell'art 2112 cod civ l'acquirente dell'azienda, ricorrendo le condizioni in tale disposizione previste, e tenuto a riconoscere, non solo gli effetti del servizio precedentemente prestato dal lavoratore alle dipendenze dell'alienante, ai fini del computo dell'indennita di anzianita, ma anche ogni altro diritto che il lavoratore medesimo possa aver maturato con il precedente titolare dell'azienda, in dipendenza del rapporto di lavoro, e percio i crediti da esso vantati per arretrati di retribuzione. Tra questi devono ricomprendersi i crediti per integrazione della retribuzione percepita, se convenzionalmente determinata in misura inferiore a quel minimo che, a norma dell'art 36 della Costituzione, deve essere corrisposto, ben potendo la pretesa integrazione essere fatta valere nei confronti dell'acquirente dell'azienda anche con riferimento all'attivita precedentemente svolta per l'alienante, attesa la responsabilita solidale dell'acquirente con l'alienante per tutti i crediti che il prestatore di lavoro aveva al tempo del trasferimento dell'azienda, in dipendenza del lavoro prestato, e dato che il diritto alla suddetta integrazione sorge al tempo stesso della prestazione dell'attivita lavorativa cui la retribuzione integrata si riferisce. Ne occorre che il lavoratore provi in giudizio la conoscenza, da parte dell'acquirente dell'azienda, di detto credito derivante dal diritto indisponibile alla giusta retribuzione, qualora non sia contestata la conoscenza, da parte del medesimo acquirente, dell'avvenuto pagamento della retribuzione nella misura convenzionalmente pattuita e, percio, in misura riconosciuta insufficiente e non aderente al precetto dello art 36 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Costituzione art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)