diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 9904 del 10/01/1990 Ud. (dep. 10/07/1990) Rv. 184820 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - QUALITÀ DI TOSSICODIPENDENTE DEL DETENTORE - PROVA - NECESSITÀ - MERE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO - INSUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1990-01-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184820-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ - QUALITÀ DI TOSSICODIPENDENTE DEL DETENTORE - PROVA - NECESSITÀ - MERE DICHIARAZIONI DELL'IMPUTATO - INSUFFICIENZA.*

Per l'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 non basta l'accertamento che ricorra l'ipotesi della modica quantità di sostanza stupefacente e l'affermazione di essere tossicodipendente, ma occorre che l'imputato dimostri, con opportune allegazioni, o consenta di far accertare, il suo stato di tossicodipendenza e che l'assunto della destinazione dello stupefacente per uso personale non sia contrastato da effettivi episodi di cessione o di vendita e, comunque, da altre circostanze indicative di una destinazione della sostanza detenuta anche a fini di cessione o di vendita a terzi, incompatibile con la esimente considerata. (V mass n 183127; (Conf mass n 178710).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)