Sez. 6, Sentenza n. 2780 del 06/05/1988 Cc. (dep. 23/06/1988) Rv. 178710 - 01
STUPEFACENTI - ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - APPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE DI CUI ALL'ART. 80 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - SOGGETTO TOSSICODIPENDENTE - CONDIZIONI DELL'APPLICABILITÀ - ONERE DELL'IMPUTATO.*
STUPEFACENTI - ABUSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI - APPLICABILITÀ DELL'ESIMENTE DI CUI ALL'ART. 80 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1975 N. 685 - SOGGETTO TOSSICODIPENDENTE - CONDIZIONI DELL'APPLICABILITÀ - ONERE DELL'IMPUTATO.*
Ai fini dell'applicazione dell'esimente speciale di cui all'art. 80 della legge sugli stupefacenti, la condizione dell'interessato di essere soggetto tossicodipendente, clinicamente rilevante, accertata o accertabile, è prova diretta, necessaria, se non unica, della destinazione della sostanza ottenuta per uso personale, terapeutico o non, dello stesso detentore. Ne consegue che l'imputato deve fornire la prova di questo elemento costitutivo dell'esimente o comunque deve mettere in grado il giudice di acquisirla agli Atti. (V mass n 153451, ed ivi anche giurisprudenza contraria; (V mass n 156510; (V mass n 157582; (V mass n 164570; (V mass n 167451; (V mass n 169251; (V mass n 170966; (V mass n 170971; (V mass n 173535; (V mass n 177056).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)