Sez. 1, Sentenza n. 496 del 05/02/1977 (Rv. 384046 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE - PREVIA INTIMAZIONE AL DEBITORE DI PAGAMENTO DEL DEBITO - FORME - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - IN GENERE - PREVIA INTIMAZIONE AL DEBITORE DI PAGAMENTO DEL DEBITO - FORME - INOSSERVANZA - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'Onere del creditore pignoratizio, che intende realizzare il pegno, di notificare, per mezzo di ufficiale giudiziario, la intimazione di pagare il debito sotto comminatoria della vendita della cosa consegnata in pegno, non e prescritto a pena di nullita, e pertanto lo scopo deve ritenersi raggiunto quando, pur non essendosi adempiuto a tale formalita, la diffida sia comunque pervenuta all'interessato. (Conf 1333/76, mass n 380018).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2797
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)