Sez. U, Sentenza n. 1333 del 15/04/1976 (Rv. 380018 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - FORMA - INTIMAZIONE AL DEBITORE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO - PRESCRIZIONE A PENA DI NULLITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - PEGNO - DI BENI MOBILI - VENDITA DELLA COSA - FORMA - INTIMAZIONE AL DEBITORE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO - PRESCRIZIONE A PENA DI NULLITA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
La notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, prevista dal primo comma dell'art 2797 cod civ per l'intimazione di pagamento al debitore, da parte del creditore pignoratizio che intenda realizzare il pegno, non e prescritta a pena di nullita, con la conseguenza che deve ritenersi raggiunto lo scopo al quale e preordinata l'intimazione medesima, ove questa risulti comunque pervenuta con certezza al destinatario (nella specie, a mezzo posta). (V 2051/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2797
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)