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Sez. 3, Sentenza n. 9761 del 10/05/2005 (Rv. 581308 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO | Limiti - Sopravvenienza di fatti incidenti sul credito - Conseguenze - Risoluzione consensuale del rapporto tra originario creditore e debitore ceduto - Opponibilità al cessionario - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581308-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - EFFICACIA DELLA CESSIONE RIGUARDO AL DEBITORE CEDUTO

Nella cessione di credito, il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre all'originario creditore. Tuttavia, se, dopo la cessione, intervengano fatti incidenti sulla entità, esigibilità o estinzione del credito, la loro efficacia deve essere considerata in relazione alla nuova situazione soggettiva stabilitasi in dipendenza del già perfezionato trasferimento del diritto. Pertanto, perfezionatasi la cessione col semplice consenso, la risoluzione consensuale del contratto da cui traeva origine il credito ceduto, convenuta fra l'originario creditore cedente ed il debitore ceduto, non è opponibile al cessionario in quanto, una volta realizzato il trasferimento del diritto, il cedente perde la disponibilità di esso e non può validamente negoziarlo, recedendo dal contratto, mentre il debitore ceduto, a conoscenza della cessione, non può ignorare tale circostanza. (Nella specie la venditrice cedente aveva effettuato lo "storno" di una fattura relativa a vendita di merci dopo che la debitrice ceduta aveva avuto conoscenza della cessione del credito, con la conseguenza che la sentenza di merito, confermata dalla Corte Suprema, aveva ritenuto inopponibile alla cessionaria tanto lo "storno", quanto il pagamento eseguito dalla debitrice all'originaria creditrice).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1264

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)