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Sez. 3, Sentenza n. 20548 del 20/10/2004 (Rv. 577782 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE | Cessione del credito - Efficacia immediata della cessione riguardo al debitore ceduto - Conseguenze in tema di compensazione di crediti sorti posteriormente alla conoscenza della cessione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/577782-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE

La cessione di credito è un contratto che determina la successione del cessionario al cedente nel medesimo rapporto obbligatorio con effetti traslativi immediati non solo tra essi, ma anche nei confronti del debitore, la cui tutela ai sensi dell'art. 1264 cod. civ., in forza del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto solo dopo che gli è stata notificata o in caso di sua accettazione, vale soltanto a tutelare la buona fede del "solvens". Ne consegue che la preclusione di cui all'art. 1248, c. 2, cod. civ., secondo cui la cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata, impedisce la compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione, opera anche quando il debitore abbia avuto conoscenza della cessione del proprio debito; in tal caso infatti il debitore non può opporre in compensazione il credito sorto posteriormente o, come nella specie, la posizione creditoria di cui egli (debitore a sua volta cedente) sia tornato titolare per effetto della "retrocessione" del credito. (Nella specie, la debitrice ceduta aveva a sua volta ceduto a terzi un controcredito vantato nei confronti della cedente, ma a causa dell'inadempimento di quest'ultima aveva soddisfatto il proprio cessionario, riacquistando il credito e opponendolo in compensazione; la S.C, in applicazione dei principi di cui sopra, ha confermato la sentenza di merito che aveva negato l'estinzione per compensazione opposta dal debitore ceduto, in quanto al momento della comunicazione della cessione del credito questi non aveva ancora riacquistato il credito che intendeva opporre in compensazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1248, Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1264, Cod. Civ. art. 1267

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)