Sez. 3, Sentenza n. 2150 del 11/05/1989 (Rv. 462719 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - TERMINE DI SESSANTA GIORNI - COLPEVOLE RITARDO NELL'INADEMPIMENTO - EVENTUALE ECCEDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI IN PRECEDENZA EFFETTUATI PER SPESE OSPEDALIERE - RILEVANZA.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - TERMINE DI SESSANTA GIORNI - COLPEVOLE RITARDO NELL'INADEMPIMENTO - EVENTUALE ECCEDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI IN PRECEDENZA EFFETTUATI PER SPESE OSPEDALIERE - RILEVANZA.*
Con riguardo all'obbligazione accessoria dell'assicuratore della responsabilità civile, nei confronti del danneggiato che esperisca l'Azione diretta contemplata dall'art. 18 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, per colpevole ritardo nell'adempimento oltre il termine assegnato dall'art. 22 della citata legge, deve tenersi conto dell'eventuale eccedenza degli accantonamenti in precedenza effettuati per spese ospedaliere (a norma dell'art. 28 della legge medesima), rispetto alla rivalsa in concreto esercitata dagli enti ospedalieri, trattandosi di somme già messe a disposizione dell'avente diritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)