Sez. L, Sentenza n. 3063 del 11/04/1990 (Rv. 466604 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME - MANCATA PREVISIONE, NEL CONTRATTO COLLETTIVO, DEL TERMINE DI COMPORTO PER IL DIPENDENTE PART-TIME - POTERE DEL GIUDICE DI APPLICARE LO STESSO TERMINE DI COMPORTO PREVISTO PER IL RAPPORTO FULL TIME, O DI RIDURLO PROPORZIONALMENTE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - COMPORTO - RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME - MANCATA PREVISIONE, NEL CONTRATTO COLLETTIVO, DEL TERMINE DI COMPORTO PER IL DIPENDENTE PART-TIME - POTERE DEL GIUDICE DI APPLICARE LO STESSO TERMINE DI COMPORTO PREVISTO PER IL RAPPORTO FULL TIME, O DI RIDURLO PROPORZIONALMENTE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Nel rapporto di lavoro part-time il comporto per malattia, e quindi il termine di conservazione del posto di lavoro, non può essere superiore, bensì (se non uguale) proporzionalmente inferiore, a quello previsto dal contratto collettivo per la prestazione full-time, giacché la diversa strutturazione del rapporto non giustifica, nel bilanciamento degli opposti interessi, un maggiore sacrificio per l'imprenditore. Pertanto, ove il contratto collettivo non preveda specificamente un termine di comporto per il dipendente part-time, il giudice del merito, avvalendosi del potere conferitogli dal secondo comma dell'art. 2110 cod. civ., deve equitativamente ed in relazione alla fattispecie tipica del rapporto di lavoro subordinato, o applicare lo stesso termine o comunque ridurlo in proporzione alla quantità della prestazione ed al sacrificio che il datore si era assunto in relazione ad una durata normale del rapporto di lavoro. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che - in relazione al contratto collettivo 8 luglio 1982 per gli addetti ai pubblici esercizi che prevedeva, all'art. 61, un comporto di 180 giorni per il normale rapporto full-time aveva ritenuto proporzionalmente ridotto alla metà quello stesso termine di comporto per il rapporto di lavoro part-time per il quale il contratto non dettava invece alcuna norma specifica). (V 2140/89, mass n 462719; (V 1742/89, mass n 462462).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 08/07/1982 num. 61
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)