Sez. 6, Sentenza n. 31312 del 20/05/2015 Ud. (dep. 17/07/2015) Rv. 264335 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE | Appello del P.M. notificato durante la vigenza dell'art. 10, comma secondo, l. n. 46 del 2006 - Impossibilità per l'imputato di proporre appello incidentale - Sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità dell'art. 10, comma secondo, cit. - Conseguenze - Concessione all'imputato del termine ex art. 595, comma primo, cod. proc. pen. - Necessità.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - APPELLO INCIDENTALE
In tema di impugnazioni, all'imputato cui è stata preclusa la possibilità di proporre appello incidentale per essergli stato notificato quello (principale) del P.M. durante il periodo di vigenza dell'art. 10, comma secondo, legge 20 febbraio 2006, n. 46 - successivamente dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza della Corte costituzionale n. 26 del 2007, nella parte in cui escludeva l'appello del P.M. avverso le sentenze di proscioglimento - deve essere concesso il termine di quindici giorni dalla notifica della fissazione dell'udienza, ex art. 595, comma primo, cod. proc. pen., per l'eventuale presentazione dell'impugnazione incidentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 594, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)