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Sez. 2, Sentenza n. 47412 del 05/11/2013 Ud. (dep. 29/11/2013) Rv. 257482 - 01

IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE | Impugnazione del P.M. - Omessa notifica alle parti private - Nullità o inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione - Ragione.
Stato
decisa il 2013-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257482-01

IMPUGNAZIONI - NOTIFICAZIONE

L'inosservanza dell'obbligo di notificare alle parti private l'impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall'art. 584 cod. proc. pen., non produce l'inammissibilità della stessa impugnazione, nè la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l'impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)