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Sez. 1, Sentenza n. 5636 del 21/10/1980 (Rv. 409481 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - FIGLIO DI ETA INFERIORE A SEDICI ANNI - CONSENSO DEL GENITORE CHE ABBIA PER PRIMO EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO - NECESSITA NEI CONFRONTI DEL GENITORE CHE EFFETTUI IL RICONOSCIMENTO SUCCESSIVAMENTE - MORTE DEL PRIMO - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - FINALITA - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DEL CURATORE - DECISIONE DEL TRIBUNALE.*
Stato
decisa il 1980-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/409481-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - FIGLIO DI ETA INFERIORE A SEDICI ANNI - CONSENSO DEL GENITORE CHE ABBIA PER PRIMO EFFETTUATO IL RICONOSCIMENTO - NECESSITA NEI CONFRONTI DEL GENITORE CHE EFFETTUI IL RICONOSCIMENTO SUCCESSIVAMENTE - MORTE DEL PRIMO - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - FINALITA - RIFIUTO DEL CONSENSO DA PARTE DEL CURATORE - DECISIONE DEL TRIBUNALE.*

Il consenso del genitore, che abbia per primo effettuato il riconoscimento, prescritto dall'art 250 terzo comma (nuovo testo) cod civ, al successivo riconoscimento da parte dell'altro genitore del figlio che non ha compiuto i sedici anni, si ricollega ad una tutela delle preminenti esigenze morali e materiali del figlio stesso, tenuto conto che il successivo quarto comma di detta norma dispone che il consenso medesimo non puo essere rifiutato, se il nuovo riconoscimento risponde all'interesse del minore, e che, in caso di opposizione, provvede il tribunale. Pertanto, qualora sia deceduto il genitore che ha effettuato il primo riconoscimento, la necessita di valutare il predetto interesse richiede la nomina di un curatore speciale, con la conseguenza che, solo se e dopo che questi abbia rifiutato il consenso, il genitore che intende effettuare il nuovo riconoscimento puo agire per conseguire la decisione del tribunale.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)