Sez. 1, Sentenza n. 6059 del 10/11/1988 (Rv. 460470 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - FIGLIO NATURALE GIÀ RICONOSCIUTO DA UNO DEI GENITORI - DECESSO DEL GENITORE CHE HA OPERATO IL RICONOSCIMENTO - CONSENSO AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - LEGITTIMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL MINORE.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - FIGLIO NATURALE GIÀ RICONOSCIUTO DA UNO DEI GENITORI - DECESSO DEL GENITORE CHE HA OPERATO IL RICONOSCIMENTO - CONSENSO AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - LEGITTIMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL MINORE.*
Con riguardo al riconoscimento del figlio naturale che sia stato già riconosciuto da uno dei genitori, il consenso di quest'ultimo, richiesto quando il figlio non abbia ancora compiuto i sedici anni (art. 250 terzo comma cod. civ.), e non sia quindi munito della capacità di apprezzare direttamente l'opportunità dell'atto, non è ricollegabile a posizioni soggettive proprie, del genitore stesso, ma si giustifica esclusivamente per il suo potere di rappresentare il minore e, quindi, di valutarne l'interesse morale e materiale rispetto al secondo riconoscimento (potere di rappresentanza che viene poi esercitato anche nell'eventuale giudizio promosso con ricorso avverso il rifiuto del consenso, ove la qualità di parte in senso sostanziale spetta al minore). Pertanto, il decesso o la sopravvenuta incapacità di detto genitore non rende libero il secondo riconoscimento del figlio infrasedicenne, ma implica che l'indicata valutazione compete a chi assuma la rappresentanza del minore, cioè al tutore od al curatore speciale (salva restando la Rilevanza di quell'evento quale elemento da considerare per vagliare il concreto interesse del minore, anche nel suddetto giudizio). (V 5636/80, mass n 409481).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)