Sez. 3, Sentenza n. 1909 del 14/06/1968 (Rv. 333904 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA DA PARTE DEI TERZI - TERZI LEGITTIMATI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA DA PARTE DEI TERZI - TERZI LEGITTIMATI.*
Secondo l'art. 2939 cod.civ., la legittimazione ad opporre la prescrizione in vece della parte che non se ne avvalga e pur se questa vi abbia rinunciato, e concessa non gia a qualunque terzo, ma soltanto a quei terzi che abbiano un interesse meritevole di tutela, e cioe un interesse giuridico inerente a specifici rapporti tra la parte e il terzo, come ad esempio l'interesse inerente a ragioni creditorie del terzo verso la parte, che sarebbero pregiudicate qualora questa non eccepisse la prescrizione di un proprio debito verso altro creditore. (V. 4618-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2939
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)