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Sez. 3, Sentenza n. 1909 del 14/06/1968 (Rv. 333904 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA DA PARTE DEI TERZI - TERZI LEGITTIMATI.*
Stato
decisa il 1968-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333904-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITA DA PARTE DEI TERZI - TERZI LEGITTIMATI.*

Secondo l'art. 2939 cod.civ., la legittimazione ad opporre la prescrizione in vece della parte che non se ne avvalga e pur se questa vi abbia rinunciato, e concessa non gia a qualunque terzo, ma soltanto a quei terzi che abbiano un interesse meritevole di tutela, e cioe un interesse giuridico inerente a specifici rapporti tra la parte e il terzo, come ad esempio l'interesse inerente a ragioni creditorie del terzo verso la parte, che sarebbero pregiudicate qualora questa non eccepisse la prescrizione di un proprio debito verso altro creditore. (V. 4618-57).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2939

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)